Art. 7.
                             Definizione
 
  1.  Il  PREPAT  si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei
porti e degli approdi turistici.
  2. I piani regolatori portuali consistono in programmi di opere  da
realizzare  in  ambito portuale per le funzioni e le specializzazioni
che lo scalo marittimo e' chiamato a svolgere.
  3. Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non
siano inseriti nel PREPAT.
  4. La  realizzazione  delle  opere  resta  soggetta  a  concessione
edilizia rilasciata in conformita' al piano regolatore portuale.
  5.  L'attuazione  delle previsioni contenute nel PREPAT e' comunque
preceduta dalla predisposizione di  uno  studio  di  fattibilita'  da
sottoporre  all'assenso  congiunto  da  parte  di  tutti  i  soggetti
competenti e diversamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti
propedeutici  all'atto  conclusivo  di  rilascio  della   concessione
demaniale ed edilizia, con le modalita' indicate nel PREPAT.