Art. 7. Definizione 1. Il PREPAT si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e degli approdi turistici. 2. I piani regolatori portuali consistono in programmi di opere da realizzare in ambito portuale per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo e' chiamato a svolgere. 3. Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel PREPAT. 4. La realizzazione delle opere resta soggetta a concessione edilizia rilasciata in conformita' al piano regolatore portuale. 5. L'attuazione delle previsioni contenute nel PREPAT e' comunque preceduta dalla predisposizione di uno studio di fattibilita' da sottoporre all'assenso congiunto da parte di tutti i soggetti competenti e diversamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti propedeutici all'atto conclusivo di rilascio della concessione demaniale ed edilizia, con le modalita' indicate nel PREPAT.