Art. 7. Zone interdette alla raccolta. 1. Ai fine della costituzione di zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 1991, i proprietari dei fondi interessati si intendono sentiti con la pubblicazione per trenta giorni di apposito avviso all'albo del comune territoriale competente qualora, per l'elevato numero dei proprietari ovvero per accertate difficolta' nella loro identificazione, l'assunzione del relativo parere risulti difficoltosa. 2. Il divieto di raccolta dei funghi di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 16 del 1991, ha effetto con la collocazione lungo il territorio interessato di cartelli descritti nell'allegato B. 3. I cartelli di cui al comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 2,50 e ad una distanza di 100 metri l'uno dall'altro; tali cartelli devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.