Art. 7.
                   Zone interdette alla raccolta.
 
 1.  Ai  fine della costituzione di zone interdette alla raccolta dei
funghi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale  n.
16 del 1991, i proprietari dei fondi interessati si intendono sentiti
con  la  pubblicazione  per trenta giorni di apposito avviso all'albo
del comune territoriale competente qualora, per l'elevato numero  dei
proprietari    ovvero    per   accertate   difficolta'   nella   loro
identificazione,   l'assunzione   del   relativo    parere    risulti
difficoltosa.
  2. Il divieto di raccolta dei funghi di cui all'articolo 5, commi 1
e  4,  della  legge  provinciale  n.  16  del 1991, ha effetto con la
collocazione lungo il territorio interessato  di  cartelli  descritti
nell'allegato B.
  3.  I  cartelli di cui al comma 2 sono posti ad un'altezza da terra
non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 2,50 e ad una distanza  di
100  metri l'uno dall'altro; tali cartelli devono in ogni caso essere
collocati nei punti di accesso principali al  territorio  interessato
ed essere reciprocamente visibili.