Art. 8.
                 Vigilanza sulla raccolta dei funghi
 
  1.  Gli  enti  pubblici  proprietari  dei  boschi e le associazioni
protezionistiche nazionali riconosciute ai sensi dell'art.  13  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, segnalano al Servizio Foreste le persone
disposte  a  collaborare alla vigilanza sulla raccolta dei funghi, ai
sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991.
  2. Il Servizio Foreste, tenuto conto delle necessita' inerenti alla
sorveglianza, ammette in  tutto  o  in  parte  le  aspiranti  guardie
giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia.
  3.  Ai  termine  dei  suddetti  corsi  abilitanti,  su proposta del
Servizio Foreste, il  Presidente  della  Giunta  Provinciale,  previa
deliberazione  della  Giunta  stessa,  provvede a nominare i proposti
agenti giurati che hanno superato  il  corso.  Il  medesimo  atto  di
nomina,  che  diviene operante con successivo decreto di approvazione
del Questore ai sensi dell'articolo 138 del testo unico  delle  leggi
di  pubblica  sicurezza,  approvato  con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla  raccolta  dei
funghi  nell'ambito  del territorio di una o piu' stazioni forestali,
nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.  La  nomina
ha validita' per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
  4.  Gli  agenti  giurati sono muniti di tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale. Il tesserino deve
contenere,  oltre   alle   generalita',   il   numero   e   la   data
dell'autorizzazione  del  Questore,  la  durata della validita' della
qualifica  di  agente  giurato,  l'oggetto  ed  il  territorio  della
vigilanza al quale l'agente e' preposto.