Art. 8. Vigilanza sulla raccolta dei funghi 1. Gli enti pubblici proprietari dei boschi e le associazioni protezionistiche nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, segnalano al Servizio Foreste le persone disposte a collaborare alla vigilanza sulla raccolta dei funghi, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991. 2. Il Servizio Foreste, tenuto conto delle necessita' inerenti alla sorveglianza, ammette in tutto o in parte le aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia. 3. Ai termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta del Servizio Foreste, il Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede a nominare i proposti agenti giurati che hanno superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla raccolta dei funghi nell'ambito del territorio di una o piu' stazioni forestali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La nomina ha validita' per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. 4. Gli agenti giurati sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalita', il numero e la data dell'autorizzazione del Questore, la durata della validita' della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente e' preposto.