Art. 9.
              Organizzazione del servizio di vigilanza
 
  1.  L'impiego  degli  agenti  giurati  nei  territori delle singole
Stazioni forestali e' disposto dai comandanti delle  stesse,  tenendo
conto  della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di
istituto dal personale elencato al primo comma dell'articolo 7  della
legge provinciale n. 16 del 1991.
  2.  Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la
loro disponibilita' ad effettuare il servizio per almeno una giornata
alla settimana durante il periodo  di  raccolta.  Tale  comunicazione
deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel
quale viene effettuato il servizio.