Art. 9. Organizzazione del servizio di vigilanza 1. L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole Stazioni forestali e' disposto dai comandanti delle stesse, tenendo conto della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1991. 2. Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la loro disponibilita' ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana durante il periodo di raccolta. Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio.