Art. 11. 1. L'art. 14 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Revoca dei contributi). - 1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 13, comma 1, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale. 2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 2 settembre 1997 VIERIN