Art. 11.
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n.  84/1993  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  14  (Revoca  dei  contributi). - 1. La mancata presentazione
della documentazione prevista dall'art.  13,  comma  1,  comporta  la
revoca  del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento
della Giunta regionale.
  2. La revoca implica la restituzione del contributo  alla  Regione,
nel  termine  di  trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli
interessi legali".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 2 settembre 1997
                               VIERIN