Art. 2. 1. L'art. 1 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Finalita'). - 1. La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese l'attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonche' l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualita', in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita' e affidabilita' delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori".