Art. 2.
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 1 (Finalita'). -  1.  La  Regione  Valle  d'Aosta  favorisce,
nell'ambito  delle  proprie  competenze, interventi atti a promuovere
nelle imprese l'attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi  prodotti  e
processi  produttivi  nonche' l'introduzione di metodologie e sistemi
finalizzati a migliorare e garantire la qualita', in coerenza con  la
normativa   nazionale   e   comunitaria  in  materia  di  qualita'  e
affidabilita' delle produzioni, di certificazione dei prodotti  e  di
sicurezza dei consumatori".