Art. 3.
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  3  (Oggetto  degli  interventi  per  la  qualita').   -   1.
L'intervento  regionale  per  migliorare e garantire la qualita', con
l'obiettivo  di  promuovere  la  diffusione  presso  le  imprese   di
metodologie  e  di sistemi per l'adeguamento della qualita' aziendale
complessiva, e' finalizzato:
   a) alla realizzazione di progetti aziendali  per  l'attuazione  di
sistemi  di  qualita',  in  coerenza  con  la  normativa  nazionale e
comunitaria;
   b) alla certificazione della conformita' di  sistemi  di  qualita'
aziendali,  di  prodotti,  di  processi  alla  normativa  nazionale e
comunitaria;
   c) al  mantenimento  della  certificazione  della  conformita'  di
sistemi di qualita'".