Art. 3. 1. L'art. 3 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Oggetto degli interventi per la qualita'). - 1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualita', con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualita' aziendale complessiva, e' finalizzato: a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualita', in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria; b) alla certificazione della conformita' di sistemi di qualita' aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria; c) al mantenimento della certificazione della conformita' di sistemi di qualita'".