Art. 4. 1. L'art. 4 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Attivita' per la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale). - 1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualita', inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilita' gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualita' in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria. 2. Le iniziative comprendono: a) gli studi di valutazione per l'eventuale introduzione di un sistema di qualita'; b) l'elaborazione del manuale di qualita'; c) l'attuazione e l'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacita' specialistiche, la formazione del personale coinvolto, l'impiego di apparecchiature per prove, controlli e collaudi e di programmi per la gestione della qualita' a mezzo di elaboratore elettronico; d) la valutazione della conformita' del sistema di qualita'; e) la certificazione della conformita' del sistema di qualita'; f) il mantenimento del sistema di qualita'. 3. La conformita' del sistema di qualita' alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario puo' scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed e' condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 9".