Art. 4.
 
  1.  L'art.  4  della  legge  regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 4 (Attivita' per la  realizzazione  di  sistemi  di  qualita'
aziendale).  -  1.  Sono  ammesse ai benefici previsti dalla presente
legge le iniziative di progettazione e realizzazione  di  un  sistema
aziendale  di  qualita',  inteso  come  l'adeguamento delle strategie
aziendali,  della  struttura  organizzativa,  delle   responsabilita'
gestionali,  delle  procedure  e  delle  risorse messe in atto per la
conduzione aziendale della qualita'  in  coerenza  con  la  normativa
nazionale e comunitaria.
  2. Le iniziative comprendono:
   a)  gli  studi  di  valutazione per l'eventuale introduzione di un
sistema di qualita';
   b) l'elaborazione del manuale di qualita';
   c) l'attuazione e l'avvio del sistema progettato in tutte  le  sue
componenti,  quali le risorse umane e le capacita' specialistiche, la
formazione del personale coinvolto, l'impiego di apparecchiature  per
prove,  controlli  e  collaudi  e  di programmi per la gestione della
qualita' a mezzo di elaboratore elettronico;
   d) la valutazione della conformita' del sistema di qualita';
   e) la certificazione della conformita' del sistema di qualita';
   f) il mantenimento del sistema di qualita'.
  3. La conformita' del sistema di qualita' alla normativa  nazionale
e   comunitaria   viene  attestata  da  parte  di  organismi  che  il
beneficiario puo' scegliere fra quelli accreditati conformemente alle
norme vigenti ed e' condizione  necessaria  per  la  concessione  dei
benefici di cui all'art. 9".