Art. 5. 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle imprese per il primo rilascio della certificazione del proprio sistema di qualita', nonche' per il mantenimento della certificazione stessa per i primi cinque anni, e per la certificazione dei propri prodotti e processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento".