Art. 5.
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  6  della legge regionale n. 84/1993 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle imprese
per il primo rilascio della certificazione  del  proprio  sistema  di
qualita', nonche' per il mantenimento della certificazione stessa per
i  primi  cinque  anni, e per la certificazione dei propri prodotti e
processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da
strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia  intervenuto
un mutuo riconoscimento".