Art. 6. 1. L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993, gia' modificato dalla legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Beneficiari). - 1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge: a) per gli investimenti di cui all'art. 2, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci; b) per gli investimenti di cui agli art. 4-bis, 5 e 6, le seguenti imprese: 1) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma di cooperativa; 2) le imprese artigiane e le piccole e medie imprese di servizi, anche in forma di cooperativa; 3) le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e alberghiere anche in forma di cooperativa; 4) i consorzi e le societa' consortili fra imprese di cui ai numeri 1), 2) e 3); 5) le societa' consortili miste, a condizione che le imprese abbiano la maggioranza all'interno del consorzio. 2. Sono considerate piccole e medie imprese quelle rispondenti ai criteri fissati dalle direttive comunitarie in vigore al momento della presentazione delle domande".