Art. 6.
 
  1. L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993, gia' modificato dalla
legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7 (Beneficiari). - 1. Possono usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge:
   a)  per gli investimenti di cui all'art. 2, le imprese industriali
con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
   b) per gli investimenti di cui agli art. 4-bis, 5 e 6, le seguenti
imprese:
    1) le imprese artigiane  di  produzione  e  le  piccole  e  medie
imprese industriali, anche in forma di cooperativa;
    2)  le imprese artigiane e le piccole e medie imprese di servizi,
anche in forma di cooperativa;
    3)  le  piccole  e  medie  imprese  commerciali,   turistiche   e
alberghiere anche in forma di cooperativa;
    4)  i  consorzi  e  le  societa' consortili fra imprese di cui ai
numeri 1), 2) e 3);
    5) le societa' consortili miste,  a  condizione  che  le  imprese
abbiano la maggioranza all'interno del consorzio.
  2.  Sono  considerate piccole e medie imprese quelle rispondenti ai
criteri fissati dalle direttive  comunitarie  in  vigore  al  momento
della presentazione delle domande".