Art. 7.
 
  1.  L'art.  8  della  legge  regionale n. 84/1993 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 8 (Contributi per la ricerca e lo sviluppo).  -  1.  Per  gli
investimenti  di  cui  all'art.  2 possono essere concessi contributi
nella misura massima:
   a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se
si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato  I  alla
comunicazione  96/C  45/06  della Commissione (Disciplina comunitaria
per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo);
   b) del venticinque per cento della spesa considerata  ammissibile,
se  si  tratta  di attivita' di sviluppo precompetitiva come definita
nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06.
  2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale  di
cui al comma 1 puo' essere aumentata di dieci punti.
  3. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del
progetto di ricerca, ma non possono superare:
   a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;
   b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese.
  4.  La  durata massima del progetto di ricerca e' fissata in cinque
anni.
  5.  Sono  ammesse a contributo anche le spese relative ad attivita'
di ricerca svolta da grandi imprese a decorrere dal 1  gennaio  1996,
purche'  il relativo progetto sia stato presentato alla Regione prima
di tale data".