Art. 7. 1. L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima: a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della Commissione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo); b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attivita' di sviluppo precompetitiva come definita nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06. 2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1 puo' essere aumentata di dieci punti. 3. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare: a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese; b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese. 4. La durata massima del progetto di ricerca e' fissata in cinque anni. 5. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad attivita' di ricerca svolta da grandi imprese a decorrere dal 1 gennaio 1996, purche' il relativo progetto sia stato presentato alla Regione prima di tale data".