Art. 8. 1. L'art. 11 della legge regionale n. 84/1993, gia' modificato dalla legge regionale n. 7/1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Procedure). - 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria. 2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, per i contributi relativi alla ricerca ed allo sviluppo, in collaborazione con consulenti esterni e/o con Finaosta S.p.a. 3. La Giunta regionale e' autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di qualita', in collaborazione con societa' a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese. 4. Le modalita' per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale".