Art. 8.
 
  1. L'art. 11 della legge  regionale  n.  84/1993,  gia'  modificato
dalla legge regionale n. 7/1996, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11  (Procedure). - 1. Le domande di contributo devono essere
presentate  alla  struttura  regionale  competente  in   materia   di
industria.
  2.  I  contributi  sono  concessi  con  deliberazione  della Giunta
regionale, previa istruttoria svolta, per i contributi relativi  alla
ricerca  ed  allo  sviluppo, in collaborazione con consulenti esterni
e/o con Finaosta S.p.a.
  3. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  promuovere  azioni  di
sensibilizzazione   e   informazione   sulle   problematiche   legate
all'applicazione delle nuove norme europee in materia di qualita', in
collaborazione con  societa'  a  partecipazione  maggioritaria  della
Regione,  aventi  come  scopo  sociale  lo  sviluppo  economico delle
imprese.
  4.  Le  modalita'  per  la  liquidazione  dei   contributi   e   la
documentazione   da   allegare  alla  domanda  sono  determinate  con
provvedimento della Giunta regionale".