Art. 9.
 
  1. L'art. 12 della legge regionale n.  84/1993  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  12  (Comitato  tecnico).  -  1. Per l'esame e la valutazione
delle  domande  dirette  ad  ottenere  i  contributi  previsti  dalla
presente  legge,  e'  costituito  un comitato tecnico, nominato dalla
Giunta regionale, composto da:
   a) l'assessore regionale competente in materia di industria, o suo
delegato, con funzione di presidente;
   b) un esperto indicato dalla Finaosta S.p.a.;
   c)   un   esperto   di    organizzazione    aziendale    segnalato
dall'Associazione valdostana industriali;
   d)  un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo
dei sistemi di automazione industriale;
   e) un esperto di economia industriale;
   f) un esperto di ingegneria industriale;
   g)  un  esperto  di  organizzazione  e  controllo  della  qualita'
aziendale;
   h)  un funzionario della struttura regionale competente in materia
di industria, individuato dal dirigente della stessa.
  2. Il comitato tecnico viene nominato ogni  tre  anni  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia di industria.
  3.  I  compiti  di  segreteria  del  comitato sono assicurati da un
funzionario  della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
industria.
  4.   Ai   componenti  del  comitato  tecnico,  con  esclusione  dei
funzionari regionali, e' corrisposto per ogni giornata di riunione un
compenso lordo pari a lire 200.000, oltre al rimborso delle spese  di
viaggio   nella   misura   prevista   per   il  personale  dipendente
dell'Amministrazione regionale".