Art. 9. 1. L'art. 12 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Comitato tecnico). - 1. Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, e' costituito un comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da: a) l'assessore regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzione di presidente; b) un esperto indicato dalla Finaosta S.p.a.; c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione valdostana industriali; d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale; e) un esperto di economia industriale; f) un esperto di ingegneria industriale; g) un esperto di organizzazione e controllo della qualita' aziendale; h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa. 2. Il comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria. 3. I compiti di segreteria del comitato sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria. 4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, e' corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale".