Art. 10. Aggiunta di articolo 1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 26-bis. (Sanzioni amministrative). - 1. L'installazione o l'esercizio di impianti ad uso privato in assenza o in difformita' dell'autorizzazione sono puniti, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonche' del prodotto giacente. 2. L'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 e' di competenza del comune ove e' installato l'impianto, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.".