Art. 10.
                        Aggiunta di articolo
 
  1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 28 giugno 1988, n.   33
e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  26-bis.  (Sanzioni  amministrative).  - 1. L'installazione o
l'esercizio di impianti ad uso privato in assenza  o  in  difformita'
dell'autorizzazione   sono   puniti,  secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  300.000  a  lire
3.000.000 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto
nonche' del prodotto giacente.
  2.  L'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  comma  1  e' di
competenza del comune ove e' installato l'impianto,  ai  sensi  della
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.".