Art. 11.
 Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
33,  come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 2.
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' cosi' sostituita:
   "c) due rappresentanti designati dall'Unione  petrolifera  di  cui
uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI).".
  2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 e' abrogata.
  3. Al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
   "p-bis)  il  segretario  della  Commissione  consultiva  regionale
carburanti o un suo delegato".
  4. Al comma 3 dell'articolo 27 le parole: "del successivo  articolo
33"  sono  sostituite  con le parole "della legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 e successive modificazioni".