Art. 11. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' cosi' sostituita: "c) due rappresentanti designati dall'Unione petrolifera di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico (ENI).". 2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 e' abrogata. 3. Al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera: "p-bis) il segretario della Commissione consultiva regionale carburanti o un suo delegato". 4. Al comma 3 dell'articolo 27 le parole: "del successivo articolo 33" sono sostituite con le parole "della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni".