Art. 13. Norma transitoria 1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della lettera h), comma 1, articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 2, in corso all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 come modificato dall'articolo 7, della presente legge.