Art. 13.
                          Norma transitoria
 
  1. Per i procedimenti relativi alle modifiche degli impianti di cui
ai  numeri  2,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, della lettera h), comma 1,
articolo 3  della  legge  regionale  28  giugno  1988,  n.  33,  come
modificato  dall'articolo  2,  in  corso  all'entrata in vigore della
presente legge, si applicano le disposizioni  previste  dal  comma  5
dell'articolo  14  della  legge  regionale 28 giugno 1988, n. 33 come
modificato dall'articolo 7, della presente legge.