Art. 14. Abrogazione norme 1. Sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 nonche' il comma 4 dell'articolo 28, cosi' come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 30, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 5 settembre 1997 GALAN