Art. 14.
                          Abrogazione norme
 
  1. Sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e  26  nonche'
il  comma  4 dell'articolo 28, cosi' come sostituito dall'articolo 13
della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e la lettera e) del  comma
1 dell'articolo 30, della legge regionale 28 giugno 1988, n.  33.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 5 settembre 1997
                                GALAN