Art. 2. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e' aggiunta la seguente lettera a-bis): "a-bis) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi suddivisi nelle seguenti categorie: 1) la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di benzine e olio lubrificante; 2) il gasolio per autotrazione; 3) i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL); 4) il gas metano per autotrazione; 5) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;". 2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la parola "B) impianto:" e' sostituita con le parole: "B) impianto stradale di carburante:". 3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, e' cosi' sostituita: "c) le tipologie di impianto: i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente: 1) stazione di servizio: costituita da uno o piu' apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre, di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori; 2) stazione di rifornimento: costituita da uno o piu' apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; 3) chiosco: costituito da uno o piu' apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici del personale nonche' all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti e accessori per autoveicoli; 4) punto isolato: costituito da uno o piu' apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;". 4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, e' aggiunta la seguente lettera c-bis): "c-bis) impianto ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da uno o piu' apparecchi fissi di erogazione di carburante per autotrazione con le relative attrezzature ed accessori stabilmente installato all'interno di aziende industriali e/o commerciali nonche' all'interno di cantieri o di magazzini di proprieta' di imprese private o consorzi e/o cooperative di autotrasportatori ed utilizzate per il rifornimento esclusivo degli automezzi di proprieta' delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale. Si considerano inoltre impianti ad uso privato quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;". 5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3, e' cosi' sostituita: "h) modifica dell'impianto: 1) la sostituzione di distributori a semplice e/o doppia erogazione con altri con doppia e/o multipla erogazione e viceversa, per prodotti gia' autorizzati; 2) diminuzione del numero di colonnine per prodotti gia' autorizzati; 3) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti gia' autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacita'; 4) l'inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento della capacita' di stoccaggio; 5) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia' installate per l'erogazione di altre benzine; 6) cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti gia' autorizzati; 7) l'installazione di un miscelatore tra prodotti gia' autorizzati nonche' la sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici e/o carrellati; 8) l'installazione di apparecchiature self-service post pagamento nonche' di apparecchi accettatori di carta di credito; 9) estensione delle esistenti apparecchiature self-service pre pagamento ad altri prodotti gia' autorizzati; 10) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione dei prodotti fra serbatoi ed erogatori;". 6. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3, e' cosi' sostituita: "l) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dal luogo in cui si trova in un altro nell'ambito dello stesso comune;". 7. Il numero 1) della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 e' cosi' sostituito: "1) quando il piu' vicino impianto si collochi ad una distanza superiore a 5 km dal punto in cui si trova l'impianto che si intende chiudere;".