Art. 2.
 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1988, n.
33,  come  modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 2.
 
  1.  Dopo  la  lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e' aggiunta la
seguente lettera a-bis):
  "a-bis) carburanti:
   i vari tipi  di  prodotti  petroliferi  suddivisi  nelle  seguenti
categorie:
    1)  la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di
benzine e olio lubrificante;
    2) il gasolio per autotrazione;
    3) i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL);
    4) il gas metano per autotrazione;
    5) ogni altro carburante per autotrazione conforme  ai  requisiti
tecnici   indicati   per   ciascun  carburante  nelle  tabelle  della
commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;".
  2. Nella lettera b) del comma 1  dell'articolo  3,  la  parola  "B)
impianto:"  e'  sostituita  con  le  parole: "B) impianto stradale di
carburante:".
  3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, e' cosi' sostituita:
  "c) le tipologie di impianto:
   i vari tipi di impianto costituenti la  rete  e  convenzionalmente
classificati nel modo seguente:
    1)  stazione  di  servizio: costituita da uno o piu' apparecchi a
semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi  e
comprendente  attrezzature  per  lavaggio  e/o  grassaggio  e/o altri
servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre, di servizi igienici per il
pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori;
    2) stazione di rifornimento: costituita da uno o piu'  apparecchi
a  semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi
che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per
servizi accessori vari, esclusi locali per  lavaggio  e/o  grassaggio
e/o altri servizi all'autoveicolo;
    3)  chiosco:  costituito  da  uno  o piu' apparecchi a semplice o
multipla  erogazione  di  carburante  con   relativi   serbatoi,   ed
eventualmente  da  locali  adibiti al ricovero e servizi igienici del
personale nonche' all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti
e accessori per autoveicoli;
    4) punto isolato: costituito da uno o piu' apparecchi a  semplice
o   multipla  erogazione  di  carburante  con  relativi  serbatoi  ed
eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;".
  4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, e'  aggiunta  la
seguente lettera c-bis):
  "c-bis) impianto ad uso privato:
   un autonomo complesso unitario costituito da uno o piu' apparecchi
fissi  di  erogazione  di carburante per autotrazione con le relative
attrezzature  ed  accessori  stabilmente  installato  all'interno  di
aziende industriali e/o commerciali nonche' all'interno di cantieri o
di  magazzini  di  proprieta'  di  imprese  private  o  consorzi  e/o
cooperative di autotrasportatori ed utilizzate  per  il  rifornimento
esclusivo  degli  automezzi  di  proprieta' delle imprese stesse. Nel
caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono  considerati
automezzi  dell'impresa  anche  quelli dei soci, con esclusione degli
automezzi adibiti ad uso personale. Si considerano  inoltre  impianti
ad uso privato quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle
pubbliche  amministrazioni  non  statali  ad  uso esclusivo dei mezzi
delle stesse;".
  5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3, e' cosi' sostituita:
  "h) modifica dell'impianto:
   1)  la  sostituzione  di  distributori  a  semplice   e/o   doppia
erogazione  con altri con doppia e/o multipla erogazione e viceversa,
per prodotti gia' autorizzati;
   2)  diminuzione  del  numero  di  colonnine  per   prodotti   gia'
autorizzati;
   3) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti gia' autorizzati
o la sostituzione con altri di maggiore capacita';
   4)   l'inserimento   dell'olio   lubrificante  o  l'aumento  della
capacita' di stoccaggio;
   5) erogazione di benzina  senza  piombo  mediante  strutture  gia'
installate per l'erogazione di altre benzine;
   6)   cambio   di  destinazione  degli  erogatori  e  dei  serbatoi
nell'ambito dei prodotti gia' autorizzati;
   7) l'installazione di un miscelatore tra prodotti gia' autorizzati
nonche' la sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici e/o carrellati;
   8) l'installazione di apparecchiature self-service post  pagamento
nonche' di apparecchi accettatori di carta di credito;
   9)  estensione  delle  esistenti  apparecchiature self-service pre
pagamento ad altri prodotti gia' autorizzati;
   10) la variazione dell'assetto o della posizione degli  organi  di
convogliamento  e  di  intercettazione  dei  prodotti fra serbatoi ed
erogatori;".
  6. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3, e' cosi' sostituita:
  "l) trasferimento dell'impianto:
   lo spostamento di un impianto dal luogo in  cui  si  trova  in  un
altro nell'ambito dello stesso comune;".
  7.  Il  numero  1)  della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 e'
cosi' sostituito:
  "1) quando il piu' vicino impianto  si  collochi  ad  una  distanza
superiore  a 5 km dal punto in cui si trova l'impianto che si intende
chiudere;".