Art. 3.
  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale  8  gennaio
1991, n. 2.
 
  1.  All'articolo 5 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma
1-bis:
  "1-bis. Le province nell'ambito delle  proprie  competenze,  devono
curare  l'aggiornamento  relativo alla situazione della rete, sia per
quanto  riguarda  la  localizzazione  che  le  caratteristiche  degli
impianti  e provvedono alla realizzazione di un aggiornamento annuale
dello stato della rete  evidenziando  le  variazioni  intercorse  nel
periodo.    Tale aggiornamento deve essere inviato alla Regione entro
il 28 febbraio di ogni anno al fine di  consentire  l'adempimento  di
cui  all'articolo  11  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 settembre 1989.".