Art. 3. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. All'articolo 5 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Le province nell'ambito delle proprie competenze, devono curare l'aggiornamento relativo alla situazione della rete, sia per quanto riguarda la localizzazione che le caratteristiche degli impianti e provvedono alla realizzazione di un aggiornamento annuale dello stato della rete evidenziando le variazioni intercorse nel periodo. Tale aggiornamento deve essere inviato alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno al fine di consentire l'adempimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.".