Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera u) viene aggiunta la seguente lettera: "u-bis) trasmissione alla provincia, entro il 31 gennaio, dei dati tecnici riguardanti gli impianti stradali e ad uso privato in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.".