Art. 4.
  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
33,  come  sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 2.
 
  1. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera u)  viene  aggiunta  la
seguente lettera:
  "u-bis)  trasmissione alla provincia, entro il 31 gennaio, dei dati
tecnici riguardanti gli impianti stradali e ad uso privato in essere,
le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.".