Art. 5. Modifica dell'articolo 13-bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis e' cosi' sostituito: "2. Per gli impianti di solo GPL, che non possono superare il sei per cento del totale dei punti vendita di carburante della Regione, il piano regionale prevede specifiche disposizioni riguardanti la disolacazione dei nuovi impianti.".