Art. 5.
 Modifica dell'articolo 13-bis della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 33, come  introdotto  dall'articolo  6  della  legge  regionale  8
gennaio 1991, n. 2.
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis e' cosi' sostituito:
  "2.  Per  gli impianti di solo GPL, che non possono superare il sei
per cento del totale dei punti vendita di carburante  della  Regione,
il  piano  regionale  prevede  specifiche disposizioni riguardanti la
disolacazione dei nuovi impianti.".