Art. 6. Modifica dell'articolo 13-ter della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. All'articolo 13-ter e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. In caso di rinuncia della concessione finalizzata a future operazioni di modifica, potenziamento e/o concentrazione, il comune autorizza l'utilizzo di tale concessione anche oltre i dodici mesi dalla chiusura secondo le modalita' fissate dal piano regionale carburanti.".