Art. 6.
 Modifica dell'articolo 13-ter della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 33, come  introdotto  dall'articolo  7  della  legge  regionale  8
gennaio 1991, n. 2.
 
  1. All'articolo 13-ter e' aggiunto il seguente comma:
  "4-bis.  In caso di rinuncia della concessione finalizzata a future
operazioni di modifica, potenziamento e/o concentrazione,  il  comune
autorizza  l'utilizzo  di  tale concessione anche oltre i dodici mesi
dalla chiusura secondo  le  modalita'  fissate  dal  piano  regionale
carburanti.".