Art. 7. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. L'articolo 14 e' cosi' sostituito: "Art. 14 (Procedure). - 1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonche' le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio. 2. Le domande, prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 ovvero in contrasto con la presente legge o con i piani regionali e provinciali di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, con motivato provvedimento. 3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il loro parere, su espressa richiesta del comune: a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti; b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali; c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali; d) la commissione edilizia integrata, ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e munumentali, solo qualora l'impianto sia situato in localita' sottoposta a vincolo ai sensi della vigenti leggi in materia. 4. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'installazione, il potenziamento e il trasferimento di impianti ad uso privato e per l'installazione di apparecchiature self-service pre pagamento, vanno allegati i soli pareri dei vigili del fuoro e dell'Utf; per gli impianti per natanti le domande di rilascio delle rispettive autorizzazioni oltre tali documentazioni vanno corredate dal parere della competente autorita' demaniale. 5. Non sono soggette ad autorizzazione le modifiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera h). Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto, ai vigili del fuoco competenti per territorio, all'UTIF e alla commissione provinciale carburanti e devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche va asseverata da una attestazione rilasciata da tecnici abilitati, con esclusione delle fattispecie previste ai numeri 1 e 3 della lettera h), dell'articolo 3. 6. Per le fattispecie di cui ai numeri 1 e 3 della lettera h) dell'articolo 3, e' necessario il collaudo da parte della commissione di cui all'articolo 17. 7. Il comune sulla base delle attestazioni o del verbale di collaudo di cui ai commi 5 e 6, aggiorna la concessione e la trasmette agli enti di cui al comma 3. 8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 la richiesta di potenziamento specificato all'articolo 3, comma 1, lettera i) punto 1) della presente legge deve ritenersi assentita qualora il comune non formuli un espresso diniego adeguatamente motivato entro sessanta giorni dalla richiesta. 9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, corredate dei relativi pareri, vengono trasmesse, alla commissione consultiva provinciale carburanti competente per territorio per il prescritto parere che va espresso entro i successivi quarantacinque giorni. Trascroso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso. 10. Il rinnovo delle concessioni e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneita' deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 17. 11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce ne' potenziamento, ne' modifica, ma sottosta' al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvedera' a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'Utf competente per territorio. 12. Non e' ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni. 13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto. 14. Contro il provvedimento comunale e' ammesso il ricorso al presidente della provincia nei termini e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".