Art. 7.
 Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
33,  come  sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 2.
 
  1. L'articolo 14 e' cosi' sostituito:
  "Art. 14 (Procedure). - 1. Le domande per il rilascio e il  rinnovo
delle  concessioni,  nonche' le autorizzazioni al potenziamento, alle
concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di  carburante
devono essere presentate al comune competente per territorio.
  2.  Le  domande, prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1971, n. 1269 ovvero in contrasto con la presente legge o con
i  piani  regionali  e  provinciali  di  razionalizzazione della rete
distributiva di carburanti, vengono respinte dal comune, entro trenta
giorni dal ricevimento, con motivato provvedimento.
  3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il loro
parere, su espressa richiesta del comune:
   a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;
   b)  l'ente  proprietario  della  strada,  in  merito  agli accessi
stradali;
   c) l'ufficio tecnico delle imposte  di  fabbricazione,  in  merito
agli aspetti tecnico-fiscali;
   d) la commissione edilizia integrata, ovvero la Soprintendenza per
i  beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze,
in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e munumentali,  solo
qualora  l'impianto  sia situato in localita' sottoposta a vincolo ai
sensi della vigenti leggi in materia.
  4.  Alle  domande   per   il   rilascio   di   autorizzazioni   per
l'installazione,  il  potenziamento e il trasferimento di impianti ad
uso privato e per l'installazione di apparecchiature self-service pre
pagamento, vanno allegati i  soli  pareri  dei  vigili  del  fuoro  e
dell'Utf;  per  gli impianti per natanti le domande di rilascio delle
rispettive autorizzazioni oltre tali documentazioni  vanno  corredate
dal parere della competente autorita' demaniale.
  5.  Non  sono  soggette  ad  autorizzazione  le  modifiche previste
dall'articolo 3, comma 1, lettera h). Tali  modifiche  devono  essere
preventivamente  comunicate  al  comune  dove  ha sede l'impianto, ai
vigili  del  fuoco  competenti  per  territorio,  all'UTIF   e   alla
commissione  provinciale  carburanti  e  devono essere realizzate nel
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle  fiscali.  La  corretta
realizzazione  delle  modifiche  va  asseverata  da  una attestazione
rilasciata da tecnici abilitati,  con  esclusione  delle  fattispecie
previste ai numeri 1 e 3 della lettera h), dell'articolo 3.
  6.  Per  le  fattispecie  di  cui  ai numeri 1 e 3 della lettera h)
dell'articolo 3, e' necessario il collaudo da parte della commissione
di cui all'articolo 17.
  7. Il comune  sulla  base  delle  attestazioni  o  del  verbale  di
collaudo  di  cui  ai  commi  5  e  6,  aggiorna  la concessione e la
trasmette agli enti di cui al comma 3.
  8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  11   settembre   1989   la   richiesta   di
potenziamento  specificato  all'articolo 3, comma 1, lettera i) punto
1) della presente legge deve ritenersi assentita  qualora  il  comune
non formuli un espresso diniego adeguatamente motivato entro sessanta
giorni dalla richiesta.
  9.  Tutte  le  domande,  ad  eccezione di quelle di cui al comma 5,
corredate dei relativi pareri, vengono  trasmesse,  alla  commissione
consultiva  provinciale  carburanti  competente per territorio per il
prescritto parere che va espresso entro i  successivi  quarantacinque
giorni. Trascroso inutilmente tale termine si prescinde dallo stesso.
  10.  Il  rinnovo  delle concessioni e' subordinato all'accertamento
dell'idoneita'  tecnica  delle   attrezzature   dell'impianto.   Tale
idoneita'  deve  risultare  da  regolare  verbale di collaudo redatto
dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 17.
  11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio  degli  oli  esausti,
del  gasolio  per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di
tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico,  non
costituisce ne' potenziamento, ne' modifica, ma sottosta' al rispetto
delle  norme  di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere
comunicata al comune che provvedera' a inserirla  nell'autorizzazione
e a darne comunicazione all'Utf competente per territorio.
  12.  Non  e'  ammesso  il  trasferimento parziale di impianti anche
quando singoli  distributori  di  un  unico  impianto  hanno  formato
oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.
  13.  I  provvedimenti  di  concessione o autorizzazione emanati dal
comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni
all'albo pretorio con  la  specificazione  del  relativo  titolare  e
dell'oggetto.
  14.  Contro  il  provvedimento  comunale  e'  ammesso il ricorso al
presidente della provincia nei termini e con le modalita' di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".