Art. 8. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2. 1. Nella rubrica dell'articolo 17 vengono aggiunte le seguenti parole: "ed esercizio provvisorio". 2. All'articolo 17 vengono aggiunti i seguenti commi: "6-bis. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco puo' autorizzare l'esercizio provvisorio del nuovo impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudizio alla validita' della relativa concessione o autorizzazione. 6-ter. L'esercizio provvisorio puo' essere autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione: a) attestazione asseverata rilasciata da tecnici abilitati comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato; b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del concessionario del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento; c) impegno da parte del concessionario all'osservanza delle prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto comando; d) dichiarazione del concessionario attestante che la composizione finale dell'impianto a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato e' conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base di comunicazione al comune, ai sensi della vigente normativa. 6-quater. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.".