Art. 8.
 Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
33,  come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio
1991, n. 2.
 
  1. Nella rubrica dell'articolo  17  vengono  aggiunte  le  seguenti
parole: "ed esercizio provvisorio".
  2. All'articolo 17 vengono aggiunti i seguenti commi:
  "6-bis.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  richiesta senza che la
commissione  di  cui  al  comma  1  abbia  effettuato  il  prescritto
collaudo,  il  sindaco  puo'  autorizzare l'esercizio provvisorio del
nuovo impianto di carburante o  della  parte  oggetto  di  modifiche,
senza   pregiudizio  alla  validita'  della  relativa  concessione  o
autorizzazione.
  6-ter. L'esercizio  provvisorio  puo'  essere  autorizzato  per  un
periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni,  prorogabili, previa
presentazione della seguente documentazione:
   a)  attestazione  asseverata  rilasciata  da   tecnici   abilitati
comprovante  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  e la corretta
esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato;
   b)  richiesta  al  comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
competente per territorio da parte del concessionario del certificato
di prevenzione incendi o del suo aggiornamento;
   c)  impegno  da  parte  del  concessionario  all'osservanza  delle
prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal suddetto comando;
   d) dichiarazione del concessionario attestante che la composizione
finale  dell'impianto  a  partire  da  quella  dell'ultimo   collaudo
utilmente   effettuato   e'   conforme   a   quella   risultante  dai
provvedimenti autorizzativi rilasciati e  alle  modifiche  realizzate
sulla  base  di  comunicazione  al  comune,  ai  sensi  della vigente
normativa.
  6-quater.    Sono    escluse    dall'esercizio    provvisorio    le
apparecchiature  destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e
del metano.".