Art. 9.
           Modifica dell'articolo 19 della legge regionale
                        28 giugno 1988, n. 33
 
  1. All'articolo 19 vengono aggiunti i seguenti commi:
  "1-bis. L'attivita' inerente all'installazione e all'esercizio  dei
distributori   stradali   di   metano   compresso   per  autotrazione
costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione.
  1-ter.  Agli  impianti  di  distribuzione di metano si applicano le
stesse norme vigenti in materia di impianti stradali di carburante.".