Art. 9. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 1. All'articolo 19 vengono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. L'attivita' inerente all'installazione e all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. 1-ter. Agli impianti di distribuzione di metano si applicano le stesse norme vigenti in materia di impianti stradali di carburante.".