Art. 12. Esercizio finanziario e bilancio 1. L'esercizio finanziario dell'azienda inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio preventivo, articolato con riferimento alle sezioni di cui all'articolo 9, e' trasmesso per la approvazione alla Giunta regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. 3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.