Art. 12.
                  Esercizio finanziario e bilancio
 
  1.  L'esercizio  finanziario  dell'azienda  inizia  il  1 gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio preventivo, articolato con riferimento alle  sezioni
di  cui  all'articolo 9, e' trasmesso per la approvazione alla Giunta
regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a  quello  di
riferimento.
  3.  Il  bilancio  consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di
maggio dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.