Art. 13. Programmi di attivita' 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'azienda opera sulla base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le attivita' da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione, nonche' gli strumenti per la verifica dei risultati. 2. Il programma e' predisposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, dalla Giunta regionale che lo trasmette per informazione alla competente commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.