Art. 13.
                       Programmi di attivita'
 
  1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'azienda  opera  sulla
base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le attivita'
da  svolgere,  i settori di intervento, le iniziative progettuali, le
previsioni  di  spesa  ed  i  mezzi  per  l'attuazione,  nonche'  gli
strumenti per la verifica dei risultati.
  2.  Il  programma  e'  predisposto, entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello cui  si  riferisce  ed  approvato,  dalla  Giunta
regionale   che   lo   trasmette  per  informazione  alla  competente
commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo
stato di attuazione del programma dell'anno precedente.