Art. 15.
                    Amministrazione straordinaria
 
  1.  Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la  Giunta  regionale  nomina  un   commissario   straordinario   per
l'attivita' di gestione e di liquidazione degli enti soppressi.
  2.  Il  provvedimento  di  nomina  determina  le  modalita'  per lo
svolgimento delle operazioni  di  liquidazione  ed  il  termine,  non
superiore  a  sei  mesi  dall'incarico,  entro  il  quale esse devono
concludersi, nonche' il compenso da corrispondere.
  3. Il commissario  straordinario  provvede  alla  ricognizione  del
personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli
enti  soppressi  e  redige  l'inventario  dei relativi beni mobili ed
immobili.
  4. La Giunta  regionale  approva  la  ricognizione  e  l'inventario
redatti  dal  commissario  straordinario di cui al comma 3 disponendo
altresi' in  ordine  ai  beni  mobili  ed  immobili  ed  ai  rapporti
giuridici attivi e passivi da assegnare all'azienda.
  5.  La  Regione  succede  agli  enti  soppressi in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi non estinti dal commisario straordinario o
non assegnati all'azienda.
  6. Per gli adempimenti di competenza, il commissario  straordinario
si avvale del personale degli enti soppressi.
  7.  Gli  organi  degli  enti  soppressi  rimangono  in  carica fino
all'insediamento del commissario straordinario.