Art. 15. Amministrazione straordinaria 1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'attivita' di gestione e di liquidazione degli enti soppressi. 2. Il provvedimento di nomina determina le modalita' per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione ed il termine, non superiore a sei mesi dall'incarico, entro il quale esse devono concludersi, nonche' il compenso da corrispondere. 3. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi e redige l'inventario dei relativi beni mobili ed immobili. 4. La Giunta regionale approva la ricognizione e l'inventario redatti dal commissario straordinario di cui al comma 3 disponendo altresi' in ordine ai beni mobili ed immobili ed ai rapporti giuridici attivi e passivi da assegnare all'azienda. 5. La Regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal commisario straordinario o non assegnati all'azienda. 6. Per gli adempimenti di competenza, il commissario straordinario si avvale del personale degli enti soppressi. 7. Gli organi degli enti soppressi rimangono in carica fino all'insediamento del commissario straordinario.