Art. 19.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere  di  lire  15.850 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998  si
provvede   mediante  la  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  ai
capitoli numeri 12302, 12146, 13004 dello stato di  previsione  della
spesa del medesimo bilancio.
  2.  Nello  stati  di previsione della spesa di bilancio pluriennale
1997-1999, relativamente al 1998, sono istituiti i seguenti capitoli:
   capitolo n. 12040  denominato  "Contributi  per  il  funzionamento
dell'Azienda   regionale   per   i   settori  agricolo,  forestale  e
agro-alimentare" con lo stanziamento di lire 12.000 milioni;
   capitolo n. 12042 denominato "Spese per la  liquidazione  per  gli
enti  strumentali  di  cui  al titolo II della presente legge" con lo
stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni.
  3. Per l'anno 1999 e successivi lo  stanziamento  del  capitolo  n.
21040  sara' determinato con la legge di approvazione del bilancio ai
sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modifiche.