Art. 19. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 15.850 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998 si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 12302, 12146, 13004 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio. 2. Nello stati di previsione della spesa di bilancio pluriennale 1997-1999, relativamente al 1998, sono istituiti i seguenti capitoli: capitolo n. 12040 denominato "Contributi per il funzionamento dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare" con lo stanziamento di lire 12.000 milioni; capitolo n. 12042 denominato "Spese per la liquidazione per gli enti strumentali di cui al titolo II della presente legge" con lo stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni. 3. Per l'anno 1999 e successivi lo stanziamento del capitolo n. 21040 sara' determinato con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche.