Art. 2.
                        Funzioni dell'Azienda
 
  1.  L'Azienda  promuove  e realizza interventi per l'ammodernamento
delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e
per la  migliore  utilizzazione  della  superficie  agraria,  per  lo
sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento
alle  attivita'  di  ricerca  e sperimentazione nei settori agricolo,
forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.
  2. L'Azienda in particolare:
   a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno,  la
diffusione  ed  il  trasferimento  dell'innovazione  di processo e di
prodotto nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e  forestale  anche
attraverso  l'animazione  rurale  e la divulgazione agricola, nonche'
per la  valorizzazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  tipici
veneti;
   b)   promuove   e   realizza   interventi   volti  alla  razionale
utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al  miglioramento
dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione,
l'organizzazione  ed il consolidamento delle imprese agricole singole
ed associate;
   c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali
regionali;
   d) realizza programmi nei settori di competenza;
   e) svolge attivita'  di  ricerca  applicata,  di  sperimentazione,
informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;
   f)  opera  quale  organismo fondiario della Regione ai sensi della
legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;
   g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e
gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonche' di
terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n.  600,  come
previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
   h)  promuove e organizza l'attivita' di certificazione di qualita'
dei prodotti agroalimentari.
  3. L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali  e
regionali,  in  materia  agricola,  forestale  ed  agroalimentare, su
richiesta della Giunta regionale nonche' di altri soggetti pubblici o
privati.
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2,  l'Azienda
puo'  promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi
e societa'.