Art. 2. Funzioni dell'Azienda 1. L'Azienda promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato. 2. L'Azienda in particolare: a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l'animazione rurale e la divulgazione agricola, nonche' per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti; b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l'organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate; c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali; d) realizza programmi nei settori di competenza; e) svolge attivita' di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori; f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia; g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonche' di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386; h) promuove e organizza l'attivita' di certificazione di qualita' dei prodotti agroalimentari. 3. L'Azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonche' di altri soggetti pubblici o privati. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, l'Azienda puo' promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e societa'.