Art. 20.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai  sensi  dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 5 settembre 1997
                                GALAN