Art. 4. Amministratore unico 1. L'amministratore unico e' nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni, e alla scadenza puo' essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura. Non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27. 2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati conseguiti dall'amministratore unico e puo' proporre con provvedimento motivato al Consiglio regionale, la revoca anticipata della nomina. In tal caso i poteri sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere nominato un nuovo amministratore. 3. All'amministratore unico e' attribuita una indennita' annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle unita' locali socio sanitarie di massima dimensione.