Art. 4.
                        Amministratore unico
 
  1.  L'amministratore  unico e' nominato dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, per la durata di tre  anni,  e  alla  scadenza
puo' essere confermato nella carica fino alla fine della legislatura.
Non  si  applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio
1997, n. 27.
  2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati  conseguiti
dall'amministratore  unico e puo' proporre con provvedimento motivato
al Consiglio regionale, la revoca anticipata  della  nomina.  In  tal
caso  i  poteri  sono  attribuiti  ad  un  commissario  straordinario
nominato dalla Giunta regionale per un periodo di sei  mesi  entro  i
quali deve essere nominato un nuovo amministratore.
  3.  All'amministratore  unico  e'  attribuita  una indennita' annua
lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura  non  superiore  al
trattamento  economico corrisposto ai direttori generali delle unita'
locali socio sanitarie di massima dimensione.