Art. 5.
                  Compiti dell'amministratore unico
 
  1. L'amministratore unico ha la legale rappresentanza  dell'Azienda
e tutti i poteri di amministrazione della stessa.
  2. Sono di competenza dell'amministratore unico in particolare:
   a)   l'adozione  del  bilancio  di  previsione  e  del  preventivo
economico;
   b) l'adozione del bilancio consuntivo ed il conto economico;
   c) la relazione  sull'andamento  della  gestione  dell'Azienda  da
presentare alla Giunta regionale ogni sei mesi;
   d) i programmi e piani di attivita';
   e) l'organizzazione generale e la dotazione organica;
   f) le convenzioni con gli istituti di credito;
   g)  gli  atti  e  contratti  di  acquisti  e  alienazione  di beni
immobili;
   h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
   i) la legittimazione processuale attiva e passiva e la facolta' di
transazione;
   l) la accettazione di  crediti,  donazioni  e  legati  disposti  a
favore dell'Azienda;
   m)  provvedimenti  derivanti da specifiche attribuzioni di compiti
di volta in volta assegnati dalla Giunta regionale;
   n) la nomina del direttore generale e dei direttori delle sezioni.