Art. 5. Compiti dell'amministratore unico 1. L'amministratore unico ha la legale rappresentanza dell'Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa. 2. Sono di competenza dell'amministratore unico in particolare: a) l'adozione del bilancio di previsione e del preventivo economico; b) l'adozione del bilancio consuntivo ed il conto economico; c) la relazione sull'andamento della gestione dell'Azienda da presentare alla Giunta regionale ogni sei mesi; d) i programmi e piani di attivita'; e) l'organizzazione generale e la dotazione organica; f) le convenzioni con gli istituti di credito; g) gli atti e contratti di acquisti e alienazione di beni immobili; h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche; i) la legittimazione processuale attiva e passiva e la facolta' di transazione; l) la accettazione di crediti, donazioni e legati disposti a favore dell'Azienda; m) provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta in volta assegnati dalla Giunta regionale; n) la nomina del direttore generale e dei direttori delle sezioni.