Art. 6. Commissione tecnico-scientifica 1. E' istituita presso l'Azienda, quale strumento consultivo per la gestione della stessa, una commissione tecnico-scientifica composta da: a) un docente dell'Universita' degli studi di Padova designato dalla facolta' di agraria; b) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche; c) tre rappresentanti designati in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. La commissione e' presieduta dall'amministratore unico il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione dell'attivita'.