Art. 6.
                   Commissione tecnico-scientifica
 
  1. E' istituita presso l'Azienda, quale strumento consultivo per
 la   gestione  della  stessa,  una  commissione  tecnico-scientifica
composta da:
   a) un docente dell'Universita' degli  studi  di  Padova  designato
dalla facolta' di agraria;
   b) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;
   c)  tre  rappresentanti  designati  in ragione di uno per ciascuna
delle    organizzazioni    professionali    agricole     maggiormente
rappresentative a livello regionale.
  2.  La commissione e' presieduta dall'amministratore unico il quale
provvede alla convocazione  delle  riunioni  ed  alla  organizzazione
dell'attivita'.