Art. 7.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
  1.  Il  Collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri,
nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti  nel  registro  dei
revisori  contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88. Il Consiglio nomina altresi' due membri supplenti.
  2. Il presidente e' eletto dal Collegio nella prima riunione tra  i
propri componenti.
  3.  I  revisori  dei  conti  durano  in  carica per la durata della
legislatura e possono essere riconfermati.
  4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il  controllo  sulla
gestione  contabile,  amministrativa  e finanziaria dell'Azienda, e a
tal fine  presenta  all'amministratore  unico  ogni  sei  mesi  o  su
richiesta  dello  stesso  una relazione sull'andamento della gestione
amministrativa e finanziaria dell'Azienda.
  5. Ai componenti del Collegio dei revisori  dei  conti  spetta  una
indennita'  annua  lorda  stabilita  dalla Giunta regionale in misura
superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei  revisori
delle unita' locali socio sanitarie di massima dimensione.