Art. 7. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Consiglio nomina altresi' due membri supplenti. 2. Il presidente e' eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti. 3. I revisori dei conti durano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati. 4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Azienda, e a tal fine presenta all'amministratore unico ogni sei mesi o su richiesta dello stesso una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda. 5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennita' annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle unita' locali socio sanitarie di massima dimensione.