Art. 8.
                         Direttore generale
 
  1.   All'azienda   e'  preposto  un  direttore  generale,  nominato
dall'amministratore unico il quale ha anche la facolta' di revocarlo.
Al direttore spetta il  trattamento  economico  dei  dirigenti  delle
segreterie  regionali  ed  il  rapporto  di lavoro e' disciplinato da
contratto di diritto privato.
  2. L'incarico di direzione puo'  essere  conferito  a  persone  che
abbiano  esperienza  e  adeguata  preparazione  per lo svolgimento di
attivita' a livello dirigenziale presso aziende private o  pubbliche,
enti  pubblici,  Regione,  Stato,  ovvero di attivita' scientifiche o
professionali.
  3.   Il   direttore   generale  svolge  attivita'  di  direzione  e
coordinamento nei confronti dei dirigenti delle sezioni;  sovrintende
al  personale  ed  al  funzionamento  degli uffici dell'azienda; cura
l'attivita' di esecuzione degli  atti  dell'amministratore  unico  ed
esercita  tutte  le  altre  funzioni  a  lui  delegate  dallo stesso.
Sostituisce  l'amministratore  unico  nei  casi  di  assenza   o   di
impedimento su delega dello stesso.
  4.  Il  direttore rimane in carica quanto l'amministratore che l'ha
nominato e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla  nomina  del
nuovo amministratore unico.
  5.  In  relazione  alle  funzioni  di  cui al comma 3, il direttore
generale risponde all'amministratore unico del  raggiungimento  degli
obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.