Art. 8. Direttore generale 1. All'azienda e' preposto un direttore generale, nominato dall'amministratore unico il quale ha anche la facolta' di revocarlo. Al direttore spetta il trattamento economico dei dirigenti delle segreterie regionali ed il rapporto di lavoro e' disciplinato da contratto di diritto privato. 2. L'incarico di direzione puo' essere conferito a persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attivita' a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attivita' scientifiche o professionali. 3. Il direttore generale svolge attivita' di direzione e coordinamento nei confronti dei dirigenti delle sezioni; sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici dell'azienda; cura l'attivita' di esecuzione degli atti dell'amministratore unico ed esercita tutte le altre funzioni a lui delegate dallo stesso. Sostituisce l'amministratore unico nei casi di assenza o di impedimento su delega dello stesso. 4. Il direttore rimane in carica quanto l'amministratore che l'ha nominato e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del nuovo amministratore unico. 5. In relazione alle funzioni di cui al comma 3, il direttore generale risponde all'amministratore unico del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.