(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 1. All'art. 2 della legge regionale n. 42 del 1981, concernente la classificazione delle aziende alberghiere, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma: "Nelle camere delle strutture alberghiere esistenti, puo' essere consentito, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto per la sistemazione di bambini di eta' non superiore a dodici anni, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia. Tale utilizzazione cessa al momento della partenza del cliente e si ristabiliscono i posti letto previsti".