Art. 10. Deposito del rendiconto 1. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'art. 5, comma 3, e' depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 2. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 9, commi 1 e 3.