Art. 10.
                       Deposito del rendiconto
 
  1. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del  gruppo  e
dal   consigliere   eventualmente   abilitato  alla  riscossione  dei
contributi, a norma dell'art. 5, comma 3, e' depositata  a  cura  del
Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
  2.  Il  deposito  del  rendiconto  deve  avvenire  entro  i termini
previsti dall'art. 9, commi 1 e 3.