Art. 11. Comitato tecnico per il controllo del rendiconto 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla la regolarita' della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge. 2. L'Ufficio di Presidenza si avvale di un comitato tecnico, formato da non meno di tre e non piu' di cinque revisori ufficiali dei conti, ad uno dei quali e' affidata la Presidenza del comitato. L'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, provvede con propria deliberazione, all'inizio di ogni legislatura, a determinare il numero dei componenti del comitato, ed a nominare i componenti stessi ed il Presidente del comitato. Allo stesso modo si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie in corso di legislatura. 3. Il comitato tecnico puo' richiedere, con l'obbligo del segreto, ai Presidenti dei gruppi i necessari chiarimenti, nonche' l'esibizione delle documetitazioni e delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 1. Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa. 4. Ai fini della verifica di regolarita' del rendiconto, il comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell'art. 12. il comitato e' tenuto altresi' a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza. 5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare. L'Ufficio di Presidenza puo' discostarsi dal giudizio del comitato tecnico solo con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato a decidere a norma dell'art. 12, comma 3. 6. Il comitato tecnico svolge attivita' di consulenza, anche in via breve, a favore dei gruppi, a richiesta del Presidente o del Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attivita' di consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto. 7. Non possono far parte del Comitato tecnico: a) i consiglieri regionali in carica; b) coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati dalla carica da meno di cinque anni.