Art. 11.
          Comitato tecnico per il controllo del rendiconto
 
  1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla  la  regolarita'
della  redazione  dei  rendiconti  ed  esercita le altre attribuzioni
previste dalla presente legge.
  2. L'Ufficio di  Presidenza  si  avvale  di  un  comitato  tecnico,
formato  da  non  meno di tre e non piu' di cinque revisori ufficiali
dei conti, ad uno dei quali e' affidata la Presidenza  del  comitato.
L'Ufficio  di  Presidenza,  sentita  la conferenza dei Presidenti dei
gruppi,  provvede  con  propria  deliberazione,  all'inizio  di  ogni
legislatura,  a determinare il numero dei componenti del comitato, ed
a nominare i componenti stessi ed il Presidente  del  comitato.  Allo
stesso  modo  si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie
in corso di legislatura.
  3. Il comitato tecnico puo' richiedere, con l'obbligo del  segreto,
ai   Presidenti   dei   gruppi   i   necessari  chiarimenti,  nonche'
l'esibizione  delle  documetitazioni  e  delle  annotazioni  di   cui
all'art.  8,  comma  1.  Sono  considerati  validi  i  documenti  che
contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa.
  4. Ai  fini  della  verifica  di  regolarita'  del  rendiconto,  il
comitato  tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e
per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza  deve  adottare  a
norma  dell'art.  12. il comitato e' tenuto altresi' a redigere altri
rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza.
  5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale
giudizio, per ogni provvedimento che  l'Ufficio  di  Presidenza  deve
adottare.  L'Ufficio  di Presidenza puo' discostarsi dal giudizio del
comitato  tecnico  solo  con  espressa  motivazione.   L'obbligo   di
motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato
a decidere a norma dell'art. 12, comma 3.
  6. Il comitato tecnico svolge attivita' di consulenza, anche in via
breve,  a  favore  dei  gruppi,  a  richiesta  del  Presidente  o del
Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attivita' di
consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare
giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.
  7. Non possono far parte del Comitato tecnico:
   a) i consiglieri regionali in carica;
   b)  coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati
dalla carica da meno di cinque anni.