Art. 12.
              Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza
 
  1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio  di
Presidenza  del  Consigiio  accerta, distintamente per ciascun gruppo
consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce:
   a) non sussistono irregolarita' di redazione del rendiconto;
   b) oppure sussistono irregolarita' di  redazione,  o  non  risulta
adempiuto   l'obbligo  di  depositare  il  rendiconto.  In  tal  caso
l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto  dal  primo  giorno  del
mese  successivo,  che  il  versamento  dei  contributi in denaro sia
sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso  di  mancato  deposito,
fino   all'accertamento   dell'avvenuto   deposito   del   rendiconto
regolarmente redatto.
  2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione  di  cui
al  comma  1,  lettera  b),  deve sanare le irregolarita' o rimuovere
l'inadempienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci  in
ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento.
  3.  L'Ufficio  di  Presidenza  decide,  sulla base del rapporto del
comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del  rapporto
medesimo.  Se  la  decisione  e'  positiva,  l'Ufficio  di Presidenza
dispone che cessi la sospensione del versamento dei  contributi.  Nel
caso  in  cui  l'Ufficio  di  Presidenza  non raggiunga l'unanimita',
l'argomento e'  rimesso  al  Consiglio  regionale,  che  su  di  esso
delibera nella prima seduta.