Art. 12. Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza 1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza del Consigiio accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce: a) non sussistono irregolarita' di redazione del rendiconto; b) oppure sussistono irregolarita' di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all'accertamento dell'avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto. 2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, lettera b), deve sanare le irregolarita' o rimuovere l'inadempienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento. 3. L'Ufficio di Presidenza decide, sulla base del rapporto del comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione e' positiva, l'Ufficio di Presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non raggiunga l'unanimita', l'argomento e' rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.