Art. 13.
                  Documentazione per il rendiconto
                       del Consiglio regionale
 
  1.  Ai  fini  della rendicontazione di cui all'art. 5 della legge 6
dicembre  1973,  n.  853,  ai  mandati  di  pagamento  riguardanti  i
contributi  di cui alla presente legge sono allegate, quali documenti
giustificativi della spesa, esclusivamente:
   a) le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 2;
   b) le deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1;
   c) le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b);
   d) le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 3.
  2. Le copie delle deliberazioni devono  essere  allegate  ai  conti
consuntivi  relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei
pagamenti ha effetto, nonche'  all'esercizio  nel  corso  del  quale,
cessata la sospensione, si da' corso ai pagamenti.