Art. 13. Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale 1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, ai mandati di pagamento riguardanti i contributi di cui alla presente legge sono allegate, quali documenti giustificativi della spesa, esclusivamente: a) le deliberazioni di cui all'art. 3, comma 2; b) le deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1; c) le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b); d) le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 3. 2. Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonche' all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si da' corso ai pagamenti.