Art. 14.
          Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari
 
  1.   L'Ufficio   di   Presidenza  del  Consiglio  provvede  a  dare
pubblicita' alle risultanze sintetiche dei rendiconti,  nonche'  alle
eventuali  rettifiche  dei  rendiconti irregolari, utilizzando a tale
scopo il Bollettino ufficiale della Regione.