Art. 15.
             Compensi ai componenti del comitato tecnico
 
  Ai  componenti  del comitato tecnico di cui all'art. 11 sono dovuti
gli onorari e le competenze  stabiliti  annualmente  dall'Ufficio  di
Presidenza  del  Consiglio,  sulla  base  delle  norme vigenti per le
prestazioni d'opera intellettuale a favore del Consiglio.