Art. 16.
        Rimborso spese connesse all'espletamento del mandato
 
  1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 14 aprile  1995,
n.  42,  cosi'  come  sostituito dall'art. 5 della legge regionale 19
agosto 1996, n. 33, sono sostituiti come segue:
  "2.  I  consiglieri  dichiarano  per  iscritto,   sotto   la   loro
responsabilita',  ogni  sei mesi, l'ammontare complessivo delle spese
di cui al comma 1  da  essi  sostenute  nel  semestre.  L'Ufficio  di
Presidenza,  a  fronte  di  tale  dichiarazione,  liquida il relativo
rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1.
  3. L'importo di cui al comma 1 e'  periodicamente  aggiornato,  con
deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza sulla base della dinamica
delle spese rilevata dalle dichiarazioni dei consiglieri, e  comunque
in  misura non inferiore agli adeguamenti conseguenti alle variazioni
dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT".