Art. 16. Rimborso spese connesse all'espletamento del mandato 1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 33, sono sostituiti come segue: "2. I consiglieri dichiarano per iscritto, sotto la loro responsabilita', ogni sei mesi, l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1 da essi sostenute nel semestre. L'Ufficio di Presidenza, a fronte di tale dichiarazione, liquida il relativo rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1. 3. L'importo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base della dinamica delle spese rilevata dalle dichiarazioni dei consiglieri, e comunque in misura non inferiore agli adeguamenti conseguenti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT".