Art. 17. Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto 1. L'art. 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto). - 1. Il Consigliere regionale puo' essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio della Giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta. 2. Al Consigliere regionale inviato in missione al sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonche' un'indennita' giornaliera deliberata dall'Ufficio di Presidenza, non inferiore all'indennita' spettante al personale statale indicato al punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 tenuto conto dei successivi aggiornamenti e non superiore all'indennita' suddetta maggiorata del cinquanta per cento. Per le missioni all'estero, l'indennita' e' ulteriormente maggiorata del cinquanta per cento. 3. All'Assessore regionale, per missioni nel territori della regione Emilia-Romagna, viene corrisposto un rimborso spese mensile, onnicomprensivo, pari a dodici volte l'indennita' giornaliera prevista al punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e successivi aggiornamenti. 4. Al comma 3 del presente articolo come agli artt. 6 e 7 vengono applicate le esenzioni previste dall'art. 1, comma 2, della presente legge".