Art. 17.
        Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
 
  1. L'art. 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n.  42  e'  cosi'
sostituito:
  "Art. 8 (Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto).  -
1.  Il  Consigliere  regionale  puo'  essere  inviato  in missione in
rappresentanza  o  per  conto  del  Consiglio   della   Giunta,   per
disposizione,   rispettivamente,   dell'Ufficio   di  Presidenza  del
Consiglio o della Giunta.
  2. Al Consigliere regionale inviato in missione al sensi del  comma
1,  sono  dovuti  il  rimborso  integrale  delle  spese di trasporto,
nonche'  un'indennita'   giornaliera   deliberata   dall'Ufficio   di
Presidenza,  non  inferiore  all'indennita'  spettante  al  personale
statale indicato al punto 1 della tabella A allegata  alla  legge  18
dicembre  1973,  n.  836,  come modificato dall'art. 1 della legge 26
luglio 1978, n.  417 tenuto conto dei successivi aggiornamenti e  non
superiore all'indennita' suddetta maggiorata del cinquanta per cento.
Per  le missioni all'estero, l'indennita' e' ulteriormente maggiorata
del cinquanta per cento.
  3.  All'Assessore  regionale,  per  missioni  nel  territori  della
regione  Emilia-Romagna, viene corrisposto un rimborso spese mensile,
onnicomprensivo,  pari  a  dodici  volte   l'indennita'   giornaliera
prevista  al  punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre
1973 n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26  luglio  1978
n. 417 e successivi aggiornamenti.
  4.  Al  comma 3 del presente articolo come agli artt. 6 e 7 vengono
applicate le esenzioni previste dall'art. 1, comma 2, della  presente
legge".