Art. 2.
       Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari
 
  1.  L'Ufficio  di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai
gruppi  consiliari;  nell'edificio  in  cui  ha  sede  il   Consiglio
regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
  2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a
disposizione del Consiglio:
   a)  all'allestimento,  all'arredamento  ed alla attrezzatura delle
sedi dei gruppi consiliari;
   b) alla fornitura ai gruppi  consiliari,  con  suddivisione  degli
oneri  tra  il  Consiglio  regionale  ed  i  gruppi  stessi, di linee
telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di  fotocopiatura  e
di riproduzione;
   c)  alla  fornitura  di  materiali di consumo per i gruppi e per i
singoli consiglieri.
  3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare  nel  quale  sono
determinate:
   a)  la  quantita'  e  la  tipologia  dei locali, dei mobili, delle
macchine,  delle  attrezzature  e  dei  materiali  di  consumo  e  le
direttive per il loro uso;
   b)  le  franchigie  e  le  quote a carico dei gruppi per l'uso dei
collegamenti  telefonici,  delle  apparecchiature  telefax  e   delle
attrezzature  di  fotocopia  e  di  riproduzione  forniti ai gruppi o
comunque posti a loro disposizione;
   c) le  regole  per  l'uso  da  parte  dei  gruppi  e  dei  singoli
consiglieri  delle  macchine  e  delle  attrezzature  in dotazione al
Consiglio regionale.
  4. I beni mobili di proprieta' del Consiglio assegnati  in  uso  ai
gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in
carico,  con  apposito  verbale,  ai  Presidenti  dei  gruppi  che ne
divengono consegnatari responsabili.
  5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il  Presidente
uscente  riconsegna  gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al
competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica,  li  da'
in  carico  al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il
Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma
al competente ufficio del Consiglio  il  quale,  previa  verifica  in
contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.