Art. 2. Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari; nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica. 2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio: a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari; b) alla fornitura ai gruppi consiliari, con suddivisione degli oneri tra il Consiglio regionale ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione; c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri. 3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate: a) la quantita' e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso; b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione; c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione al Consiglio regionale. 4. I beni mobili di proprieta' del Consiglio assegnati in uso ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili. 5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica, li da' in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio del Consiglio il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.