Art. 3. Contributi ai gruppi 1. Per le spese di funzionamento e per l'attivita' complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi, a carico del bilancio del Consiglio regionale, costituiti da: a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a L. 2.100.000 mensili; b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a: L. 1.700.000 mensili per ogni Consigliere, fino ad un massimo di dieci Consiglieri; L. 1.200.000 mensili per ogni Consigliere oltre il decimo e fino al quindicesimo; L. 600.000 mensili per ogni Consigliere dal sedicesimo in poi. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT). 3. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'art. 2.