Art. 3.
                        Contributi ai gruppi
 
  1.  Per le spese di funzionamento e per l'attivita' complessiva dei
gruppi consiliari sono  assegnati  a  ciascun  gruppo  contributi,  a
carico del bilancio del Consiglio regionale, costituiti da:
   a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a L. 2.100.000 mensili;
   b)  una  quota,  ragguagliata  alla  consistenza  numerica di ogni
gruppo, pari a:
  L. 1.700.000 mensili per ogni Consigliere, fino ad  un  massimo  di
dieci Consiglieri;
  L. 1.200.000 mensili per ogni Consigliere oltre il decimo e fino al
quindicesimo;
  L. 600.000 mensili per ogni Consigliere dal sedicesimo in poi.
  2.  Gli  importi  di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati,
con  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio,  in
relazione  all'indice  di variazione dei prezzi al consumo per operai
ed impiegati (ISTAT).
  3. Ai  gruppi  consiliari  spettano,  a  carico  del  bilancio  del
Consiglio  regionale,  esclusivamente i contributi di cui al presente
articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'art. 2.