Art. 4.
                        Personale dei gruppi
 
  1. Ogni gruppo consiliare dispone di una segreteria per il  proprio
funzionamento,  secondo  una  dotazione  deliberata  dall'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio, in  conformita'  a  quanto  disposto  dagli
articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.
  2.  ll  personale  per  le segreterie di cui al comma 1 puo' essere
scelto:
   a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;
   b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei  quali
si  promuove  il  comando  presso il Consiglio regionale, previo loro
consenso;
   c)  fra  persone  estranee alla pubblica amministrazione, mediante
conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo
determinato, secondo quanto disposto dall'art. 46 dello  Statuto,  su
richiesta nominativa del Presidente del gruppo.
  3. Qualora la scelta del personale, di cui alle lettere a) e b) del
comma   2   cada   su  personale  inquadrato  in  livelli  funzionali
retributivi inferiori a quelli indicati nella  dotazione  di  cui  al
comma  1,  al  personale  medesimo e' riconosciuto, con deliberazione
consiliare, un assegno  mensile  pari  alla  differenza  tra  le  due
retribuzioni base.  Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa
di percepire l'assegno mensile.
  4.  Il personale di cui al comma 2 e' assegnato alle segreterie dei
gruppi  con  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza,   a   norma
dell'art.  10  della  legge  regionale  18  agosto  1984,  n.  44. La
retribuzione del  personale  fa  carico  al  bilancio  del  Consiglio
regionale.   Fanno   invece   carico   ai  gruppi  le  spese  per  la
partecipazione del personale a convegni  o  congressi  e  i  relativi
oneri di missione.
  5.   L'eventuale  mancata  copertura  di  una  parte  dell'organico
assegnato alla segreteria del gruppo viene surrogata da un  ulteriore
contributo in denaro, pari, per ogni unita' di personale non coperta,
al  costo  del personale del piu' alto livello funzionale retributivo
tra quelli assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti  non
coperti  e  quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma,
non puo' superare  la  meta',  arrotondata  per  eccesso,  dei  posti
assegnati alla segreteria del gruppo.
  6.  Il  Presidente  del  gruppo  puo' richiedere, in ogni tempo, la
copertura dei posti non coperti, surrogati dal contributo  aggiuntivo
di cui al comma 5.
  7.  Le  variazioni al bilancio del Consiglio, rese necessarie dalla
applicazione del comma 5, che non comportino aumenti  del  fabbisogno
totale   del  Consiglio,  sono  decise  dall'Ufficio  di  Presidenza,
anziche'  dal  Consiglio  regionale,  in  deroga  all'art.   13   del
Regolamento   interno   del  Consiglio  per  l'amministrazione  e  la
contabilita'.