Art. 4. Personale dei gruppi 1. Ogni gruppo consiliare dispone di una segreteria per il proprio funzionamento, secondo una dotazione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44. 2. ll personale per le segreterie di cui al comma 1 puo' essere scelto: a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso; b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro consenso; c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione, mediante conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo. 3. Qualora la scelta del personale, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 cada su personale inquadrato in livelli funzionali retributivi inferiori a quelli indicati nella dotazione di cui al comma 1, al personale medesimo e' riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza tra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa di percepire l'assegno mensile. 4. Il personale di cui al comma 2 e' assegnato alle segreterie dei gruppi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44. La retribuzione del personale fa carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o congressi e i relativi oneri di missione. 5. L'eventuale mancata copertura di una parte dell'organico assegnato alla segreteria del gruppo viene surrogata da un ulteriore contributo in denaro, pari, per ogni unita' di personale non coperta, al costo del personale del piu' alto livello funzionale retributivo tra quelli assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti non coperti e quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma, non puo' superare la meta', arrotondata per eccesso, dei posti assegnati alla segreteria del gruppo. 6. Il Presidente del gruppo puo' richiedere, in ogni tempo, la copertura dei posti non coperti, surrogati dal contributo aggiuntivo di cui al comma 5. 7. Le variazioni al bilancio del Consiglio, rese necessarie dalla applicazione del comma 5, che non comportino aumenti del fabbisogno totale del Consiglio, sono decise dall'Ufficio di Presidenza, anziche' dal Consiglio regionale, in deroga all'art. 13 del Regolamento interno del Consiglio per l'amministrazione e la contabilita'.