Art. 5. Corresponsione dei contributi in denaro 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate mensili anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si e' verificata. 2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza promuove accordi tra i componenti del gruppo stesso per la gestione dei contributi. Gli accordi sono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancato accordo, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo: in tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facolta', i doveri e le responsabilita' attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione. 3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a cio' abilitato, in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non puo' in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi possono essere anche erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo: in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto. 4. Le somme spettanti ai gruppi a titoli di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso puo' essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale e' comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.