Art. 5.
               Corresponsione dei contributi in denaro
 
  1. L'Ufficio di  Presidenza  del  Consiglio  liquida  i  contributi
spettanti  a  ciascun  gruppo  e  ne  autorizza  il pagamento in rate
mensili anticipate.   All'inizio di ogni  legislatura,  accertate  la
costituzione  e  la  composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza
liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni
ricevute,   l'Ufficio   di   Presidenza   accerta    le    variazioni
successivamente  intervenute  nel  numero  e  nella  composizione dei
gruppi consiliari e adegua i contributi da  corrispondere  ai  gruppi
con  decorrenza  dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
la variazione si e' verificata.
  2. Nel caso in cui sia presente, tra i  gruppi,  il  gruppo  misto,
l'Ufficio  di Presidenza promuove accordi tra i componenti del gruppo
stesso per la gestione dei contributi. Gli accordi sono recepiti  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancato accordo,
l'Ufficio  di  Presidenza  suddivide,  con  propria  deliberazione, i
contributi tra i componenti del gruppo: in tal caso  ogni  componente
del   gruppo   misto  ha  i  poteri,  le  facolta',  i  doveri  e  le
responsabilita' attribuiti dalla presente  legge  al  Presidente  del
gruppo  limitatamente  alla  gestione dei contributi ed alla relativa
rendicontazione.
  3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro
componente del gruppo a cio' abilitato, in base  al  regolamento  del
gruppo  o  ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui
al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi  non  appartiene  al
gruppo  consiliare  non  puo'  in  alcun  caso  essere  legittimato a
riscuotere i contributi ed  a  rilasciarne  quietanza.  I  contributi
possono  essere  anche  erogati mediante versamento su conto corrente
indicato per iscritto dal Presidente  del  gruppo:  in  tal  caso  la
ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni
effetto.
  4.  Le somme spettanti ai gruppi a titoli di contributo non possono
essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal  senso  puo'
essere  fatto  valere  nei  confronti  della Presidenza del Consiglio
regionale, la quale e' comunque tenuta a ricusare pagamenti a  favore
di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.