Art. 6.
                       Gestione dei contributi
 
  1.  Ciascun  gruppo,  sulla  base  di scelte autonome, organizza il
proprio  funzionamento  e  la  propria  attivita',  destinando   alle
relative  spese  il  complesso  dei contributi cui ha diritto a norma
dell'art.  3 e del comma 5 dell'art. 4.
  2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e  le
attivita' dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e
le   spese  relative  a  manifestazioni  e  altre  attivita',  cui  i
consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare, dal  gruppo
medesimo.
  3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al
comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile
produrre  la documentazione, la documentazione stessa e' surrogata ad
ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del  gruppo,
entro   i   limiti   in   cui  la  spesa  stessa  risulti  congrua  e
giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i
costi dei trasporti  pubblici,  la  spesa  chilometrica  per  uso  di
autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.
  4.   I  gruppi  possono  dar  corso,  sotto  la  titolarita'  e  la
responsabilita' esclusiva del Presidente del gruppo,  a  rapporti  di
lavoro  subordinato  od  autonomo,  a  consulenze o collaborazioni od
altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le
spese  relative  a  tali  rapporti   devono   essere   attestate   da
documentazione  idonea  e  regolare  anche  ai  fini  previdenziali e
fiscali.
  5. I gruppi possono, sotto la responsabilita'  del  Presidente  del
gruppo,  con  i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del
Consiglio regionale,  acquistare  beni  mobil  non  registrati.  Alla
cessazione  della  legislatura  nel  corso  della  quale  e' avvenuto
l'acquisto  i  beni  stessi  sono  attribuiti secondo quanto disposto
dall'art. 9.