Art. 6. Gestione dei contributi 1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attivita', destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'art. 3 e del comma 5 dell'art. 4. 2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attivita' dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attivita', cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare, dal gruppo medesimo. 3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa e' surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno. 4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarita' e la responsabilita' esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. 5. I gruppi possono, sotto la responsabilita' del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobil non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale e' avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'art. 9.